Ricorso al Prefetto

 

Modalità di presentazione del ricorso

Il trasgressore, o altro soggetto tenuto al pagamento della sanzione, può proporre ricorso al Prefetto di Pisa entro 60 giorni dalla contestazione o notifica del verbale.

Il ricorso può essere presentato:

  • Direttamente al Prefetto (qui i recapiti) mediante lettera raccomandata a/r. Il Prefetto trasmetterà alla Provincia di Pisa il ricorso corredandolo con i documenti allegati dal ricorrente. L'ufficio competente invierà a sua volta al Prefetto tutti gli elementi tecnici utili a decidere della fondatezza o meno del ricorso.
  • Tramite l'Ufficio Sanzioni CdS della Provincia di Pisa con raccomandata a/r, posta elettronica certificata (PEC) o email ordinaria (qui i recapiti).

Nella formulazione del ricorso l'utente può anche chiedere un'audizione personale al Prefetto.

NOTE

  • Il ricorso al Prefetto presentato oltre il termine di 60 giorni dalla data di notifica del verbale sarà dichiarato inammissibile.
  • Non è possibile presentare ricorso al Prefetto se è già stato effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta. Il pagamento comporta infatti l'accettazione del verbale ed è quindi alternativo alla presentazione del ricorso.
  • Se è prevista l'applicazione di una sanzione accessoria (tipicamente la sospensione della patente), non è possibile presentare ricorso unicamente contro questa sanzione, ma deve essere necessariamente contestato il verbale nel suo insieme.

Per maggiori dettagli consultare il sito della Prefettura di Pisa.

 

Cosa può decidere il Prefetto

Il Prefetto esamina il ricorso e i documenti allegati, valutando anche gli atti prodotti dal Comando a cui appartiene l'organo accertatore. Dopo aver ascoltato gli interessati che abbiano eventualmente richiesto l'audizione emana la sua decisione.

Il Prefetto può:

  • Dichiarare inammissibile il ricorso in caso di presentazione oltre i termini.
  • Accogliere il ricorso se ritiene infondato l'accertamento che sta alla base della sanzione. In questo caso il Prefetto emette un'ordinanza motivata di archiviazione, dandone comunicazione al Comando a cui appartiene l'organo accertatore, che provvederà a sua volta a darne notizia ai ricorrenti.
  • Respingere il ricorso se ritiene fondata e corretta la sanzione. In questo caso il Prefetto adotta un'ordinanza motivata con la quale obbliga il ricorrente al pagamento di una determinata somma, non inferiore al doppio del minimo per ogni singola violazione e comprensiva del pagamento delle spese. Il pagamento della somma indicata deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza.

NOTE

  • L'ordinanza prefettizia deve essere emanata:
    (a) entro 180 giorni se il ricorso è presentato direttamente al Prefetto;
    (b) entro 210 giorni se il ricorso è inoltrato attraverso l'organo accertatore.
    Trascorsi tali termini senza che il Prefetto si sia pronunciato il ricorso si intende automaticamente accolto.
  • La notifica dell'ordinanza al ricorrente deve avvenire entro 150 giorni dalla sua emanazione.
  • Contro l'ingiunzione di pagamento emanata dal Prefetto il cittadino può presentare ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dall'avvenuta notifica.

 


VEDI ANCHE:

► Modello per ricorso al Prefetto di Pisa
► Ricorso al Giudice di Pace
► Chiedere il discarico

 

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