Come stabilire l'importo corretto da pagare

 

Determinazione della data di notifica

Occorre stabilire innanzitutto in che data è avvenuta la notifica del verbale, data che non sempre coincide con quella della consegna o presa visione da parte del destinatario dell'atto.

A. Verbali inviati a mezzo posta raccomandata

  • Caso 1 - Verbale consegnato dal postino presso la residenza o la sede del destinatario: la data di notifica coincide con la data di consegna dell'atto.
  • Caso 2 - Verbale depositato all'ufficio postale causa assenza temporanea del destinatario e di altre persone titolate alla ricezione:
    • a)  se il ritiro avviene entro il 10° giorno di deposito la data di notifica coincide con quella del ritiro;
    • b)  se il ritiro avviene oltre il 10° giorno di deposito, o non avviene affatto, la data di notifica viene attribuita d'ufficio allo scadere del 10° giorno di deposito (notifica per compiuta giacenza, L. 890/82).

B. Verbali inviati tramite messo notificatore

  • Caso 1 - Verbale consegnato dal messo presso la residenza o la sede del destinatario: la data di notifica coincide con la data di consegna dell'atto (art. 138 c.p.c.).
  • Caso 2 - Verbale depositato presso la casa comunale causa assenza temporanea del destinatario e di altre persone titolate alla ricezione:
    • a)  se il ritiro avviene entro il 10° giorno di deposito, la data di notifica coincide con quella del ritiro;
    • b)  se il ritiro avviene oltre il 10° giorno di deposito, o non avviene affatto, la data di notifica viene attribuita d'ufficio allo scadere del 10° giorno di deposito (art. 140 c.p.c.).
  • Caso 3 - Verbale depositato presso la casa comunale per irreperibilità assoluta del destinatario (nessun segno della sua presenza presso l'indirizzo risultante dall'anagrafe comunale):
    • a)  se il ritiro avviene entro il 20° giorno di deposito, la data di notifica coincide con quella del ritiro;
    • b)  se il ritiro avviene oltre il 20° giorno di deposito, o non avviene affatto, la data di notifica viene attribuita d'ufficio allo scadere del 20° giorno di deposito (art. 143 c.p.c.).

C. Verbali inviati tramite PEC (posta elettronica certificata)

La notifica avviene nel momento della consegna del messaggio contenente il verbale nella casella del destinatario.

N.B. - Non ha rilevanza ai fini della determinazione della data di notifica, né viene registrato dal sistema PEC, il momento in cui l'utente apre il messaggio.

 

Determinazione dell'importo da pagare

Per ogni infrazione commessa il Codice della Strada prevede il pagamento di una sanzione compresa fra un importo minimo e un importo massimo, a cui andranno sommate le spese di procedimento. L'importo effettivo della sanzione è calcolato in base ai giorni trascorsi dalla data di notifica del verbale.

Pagamento dell'importo minimo (importo ridotto)

Nella stragrande maggioranza dei casi è possibile regolarizzare il verbale pagando l'importo minimo, detto anche importo ridotto, da non confondere con l'importo ridotto scontato (v. sotto). Per poter usufruire dell'importo ridotto è necessario che il versamento avvenga entro 60 giorni dalla notifica del verbale.

N.B. - Il pagamento in misura ridotta effettuato oltre il termine di 60 giorni dalla notifica sarà registrato come pagamento parziale.

Pagamento dell'importo scontato (importo ridotto scontato)

Per alcune tipologie di violazione è prevista la possibilità di ottenere uno sconto del 30% sull'importo ridotto a condizione che il versamento sia eseguito entro 5 giorni dalla notifica del verbale. Lo sconto viene calcolato sull'importo della sanzione al netto delle spese.

N.B. - Il pagamento in misura ridotta scontata effettuato oltre il termine di 5 giorni dalla notifica sarà registrato come pagamento parziale.

Importo a ruolo e iscrizione a ruolo

Se sono trascorsi oltre 60 giorni dalla notifica, il verbale può essere regolarizzato pagando la metà dell'importo massimo previsto per quella infrazione (c.d. importo a ruolo), decurtato di eventuali somme già pagate e a condizione che non sia stata ancora emessa la cartella esattoriale.

Una volta avvenuta l'iscrizione a ruolo, l'importo totale dovuto sarà dato dalla somma delle seguenti voci:

  • metà dell'importo massimo previsto per quella violazione decurtato di eventuali somme già pagate (codice tributo 5131);
  • maggiorazione di un decimo per ogni semestre solare completo trascorso dal termine per il pagamento della sanzione in misura ridotta (art. 27 L. 689/81) (codice tributo 5132);
  • spese di procedimento (codice tributo 5133).

NOTA

  • Ai fini del calcolo dei termini, i giorni debbono sempre intendersi di calendario, comprendendo nel computo anche i festivi (art. 155 c.p.c.). Se l'ultimo giorno utile è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
  • L'eventuale presentazione di ricorso al Prefetto o al Giudice di pace interrompe i termini sopra indicati.

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