Sommario


Comunicazione del conducente e patente a punti

Ai sensi dell`art. 126 bis del Codice della Strada, in caso di mancata contestazione immediata di un verbale elevato per una violazione comportante la decurtazione di punti dalla patente di guida, il proprietario del veicolo, o altro obbligato in solido ai sensi dell`art. 196 del CdS, deve fornire, entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale, i dati personali e della patente di guida del conducente del veicolo al momento della violazione. Se il proprietario del veicolo è una persona giuridica, il suo legale rappresentante, o un suo delegato, è tenuto a fornire gli stessi dati entro il medesimo termine.

SONO PROPRIETARIO E CONDUCENTE, DEVO COMUNQUE PRESENTARE LA COMUNICAZIONE?

I dati del conducente devono essere forniti anche quando questi coincida con l`obbligato in solido: infatti, l`organo accertatore non può assolutamente considerare il semplice pagamento del verbale come un`ammissione di colpa valida per la decurtazione dei punti, anche alla luce della sentenza n. 27/05 della Corte Costituzionale.

IL VERBALE SARÀ RINOTIFICATO AL CONDUCENTE?

Nel caso in cui il conducente fornisca copia della propria patente di guida sottoscrivendo una dichiarazione con cui si assume la responsabilità di essere stato alla guida al momento della violazione, la decurtazione punti avverrà nei confronti del conducente senza ulteriore notifica del verbale. Solo nel caso in cui il conducente, diverso dall'obbligato, non abbia sottoscritto la dichiarazione di responsabilità fornendo copia della propria patente il verbale sarà notificato anche al conducente con aggravio di spese.

QUALI SONO LE MODALITA DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE?

Le modalità di invio della comunicazione, ove prevista, sono riportate sul retro del modulo allegato al verbale (pag. 4).

QUAL È LA CONSEGUENZA DELLA MANCATA COMUNICAZIONE?

Il proprietario del veicolo o altro obbligato in solido ai sensi dell`art. 196 CdS, sia esso persona fisica o persona giuridica, che omette senza giustificato e documentato motivo di fornire i dati del conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di € 292,00 a un massimo di € 1.168,00 ai sensi dell`art. 126 bis CdS (si ricorda che gli importi sono soggetti ad adeguamento biennale ISTAT e possono pertanto essere soggetti a variazioni).

N.B. – Generici giustificativi dovuti al tempo trascorso e/o al numero di persone aventi disponibilità della vettura saranno considerati alla stregua di una mancata dichiarazione. In caso di omessa comunicazione, ferma restando la suddetta sanzione amministrativa, la decurtazione dei punti e le eventuali sanzioni accessorie non potranno in alcun caso essere applicate al proprietario del veicolo.

HO PRESENTATO RICORSO, DEVO COMUNQUE COMUNICARE I DATI DEL CONDUCENTE?

La comunicazione dei dati del conducente deve essre effettuata entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale anche in caso di presentazione di ricorso. Poiché l’obbligo di comunicazione è indipendente dal ricorso proposto nei confronti della sanzione principale, il termine per effettuare la comunicazione dei dati del conducente decorre dal momento della richiesta da parte dell’Ente Accertatore.

COME POSSO CONOSCERE IL PUNTEGGIO ATTUALMENTE A MIA DISPOSIZIONE?

Il titolare può controllare in tempo reale lo stato della propria patente presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, accessibile attraverso il Portale dell'automobilista. Sul portale il Ministero dei Trasporti ha attivato il servizio online di verifica del saldo dei punti sulla propria patente di guida: occorre semplicemente registrarsi sul sito seguendo le istruzioni presenti in home page.

COME SI RECUPERA IL PUNTEGGIO?

Il recupero dei punti avviene come segue:

  • Punteggio inferiore a 20 - Non commettendo per un biennio infrazioni che prevedano la decurtazione si ottiene il reintegro completo dei 20 punti iniziali.
  • Punteggio superiore a 20 - Si recuperano 2 punti per ogni biennio privo di infrazioni che comportino una decurtazione punti.

Il punteggio perso può essere recuperato anche frequentando corsi specifici presso le autoscuole e altri soggetti autorizzati dal Ministero dei Trasporti.


Notifica dei verbali

LA DATA DI NOTIFICA DI UN VERBALE È SEMPRE QUELLA IN CUI IL DESTINATARIO NE VIENE A CONOSCENZA?

Non necessariamente. In alcuni casi la notifica si perfeziona una volta trascorso un determinato termine anche se l'utente non ha preso visione del contenuto del verbale:

  1. Se un verbale inviato per raccomandata viene depositato all'ufficio postale per assenza temporanea del destinatario e l'atto non viene ritirato entro 10 giorni dal deposito, allo scadere del 10° giorno la notifica viene attribuita d'ufficio per compiuta giacenza (L. 890/82). La data di un eventuale ritiro successivo al 10° giorno non rappresenta la data di notifica valida ai sensi di legge ma solo la data del ritiro, priva di qualsiasi valenza giuridica.
  2. Quanto sopra si applica anche al caso in cui la notifica sia affidata ai messi notificatori del comune di residenza, con la differenza che il verbale viene depositato presso la casa comunale e la notifica si perfeziona una volta trascorso il 10° giorno di deposito ai sensi dell'art. 140 del Codice di Procedura Civile.
  3. Nel caso in cui il messo notificatore non trovi traccia della presenza del destinatario all'indirizzo di consegna del verbale (assenza di un cassetta postale, di un campanello, ecc.), il verbale viene depositato presso la casa comunale, dove in caso di mancato ritiro la notifica si perfeziona allo scadere del 20° giorno ai sensi dell'art. 143 del Codice di Procedura Civile.
  4. Se il verbale viene inviato tramite posta elettronica certificata, la notifica si perfeziona all'atto della consegna del messaggio nella casella del destinatario. Il momento dell'apertura del messaggio non fa parte del percorso di certificazione del sistema PEC e comunque non rappresenta la data di notifica valida ai sensi di legge.
  5. Se il destinatario del verbale o altro soggetto titolato al ritiro oppone un rifiuto al tentativo di consegna da parte del postino o del messo comunale, il verbale viene comunque considerato notificato alla data del rifiuto.