Ricorso al Giudice di Pace

 

Il trasgressore, o altro soggetto tenuto al pagamento della sanzione, può proporre ricorso al Giudice di Pace competente per il luogo della commessa violazione entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale.

Il ricorso può essere depositato presso la cancelleria del Giudice, dal ricorrente o suo delegato, oppure inviato a mezzo posta raccomandata a/r. Alcune cancellerie sono abilitate anche alla presentazione telematica del ricorso.

L'istanza di ricorso può essere presentata solo se non è già stato effettuato il pagamento in misura ridotta. Il pagamento comporta infatti l`accettazione del verbale ed è quindi alternativo alla presentazione del ricorso.
N.B. - Il ricorso al Giudice di Pace è inammissibile qualora sia stato previamente presentato il ricorso al Prefetto.

Il ricorso al Giudice di Pace è proposto secondo le modalità e la procedura stabilite dagli artt. 22 e 23 della L. 24 novembre 1981 n. 689, fatte salve le deroghe previste dall`art. 204 bis D.lgs 30 aprile 1992 n. 285.

Giudici di Pace competenti

Il Giudice di Pace di Pisa è competente per:
(a)  sanzioni per eccesso di velocità rilevate nei comuni di Cascina, Crespina e Pisa;
(b)  sanzioni per omessa o tardiva comunicazione del conducente.

Il Giudice di Pace di San Miniato è competente per le sanzioni per eccesso di velocità rilevate nei comuni di Montopoli in Val d'Arno e San Miniato.
Il ricorso può essere presentato via web cliccando su questo link e selezionando l'Ufficio competente.

Contributo unificato

Per poter presentare ricorso al Giudice di Pace è necessario versare il cosiddetto contributo unificato accompagnato da una marca da bollo da € 27. Il pagamento può essere effettuato presso:

  • gli uffici postali utilizzando l'apposito bollettino;
  • gli istituti bancari utilizzando il modello F23;
  • le tabaccherie abilitate.

L'ammontare del contributo unificato dipende dall'importo della sanzione. Per le multe di importo fino a € 1.100 il contributo è pari a € 43; per quelle di importo compreso tra € 1.100 e € 5.200 è di € 98.

Per ulteriori dettagli sulle modalità e i termini di presentazione del ricorso e altre informazioni si invita a contattare direttamente la cancelleria interessata.

Cosa può decidere il Giudice di Pace

Il Giudice di pace ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza, gli atti relativi all'accertamento e alla notificazione della violazione, così da poter disporre degli elementi necessari per la decisione.

Le parti possono presentarsi in udienza personalmente, senza avvocati.

Il Giudice può:

  • dichiarare inammissibile il ricorso, ad esempio in caso di presentazione oltre i termini o incompetenza territoriale;
  • accogliere l'opposizione del ricorrente annullando in tutto o in parte la sanzione;
  • convalidare la sanzione se chi ha presentato ricorso non compare in udienza senza valido motivo (salvo che l'illegittimità della multa risulti dalla documentazione allegata dal ricorrente);
  • rigettare il ricorso determinando a carico del ricorrente una sanzione di importo compreso tra il minimo e il massimo stabilito dalla legge per la violazione accertata.

In caso di rigetto il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dalla notifica della sentenza.

NOTA

La sentenza del Giudice di Pace è appellabile in Tribunale.

 


VEDI ANCHE:

► Modello per ricorso al Giudice di Pace
► Ricorso al Prefetto
► Chiedere il discarico

 

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