Rateizzazione delle sanzioni pecuniarie per violazioni del Codice della Strada accertate dalla Polizia Provinciale di Pisa

La rateizzazione delle sanzioni pecuniarie per violazione al Codice della Strada è regolamentata dall'art. 202 bis del D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) e dal Decreto del Presidente della Provincia di Pisa n. 107 del 7/8/2015.

L'istanza dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla notifica del verbale di violazione, termine decadenziale oltre il quale l'Amministrazione ne dichiarerà l'IMPROCEDIBILITÀ e il soggetto dovrà pagare la sanzione nei termini e negli importi di cui al verbale precedentemente notificato. La presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorrere al Prefetto o al Giudice di Pace (artt. 203 e 204 bis del C.d.S.).

Criteri per la concessione della rateizzazione

1. L'istanza potrà essere presentata solo da soggetti debitori, persone fisiche, tenuti al pagamento, in presenza di comprovate condizioni economiche disagiate. Titolati a richiederla sono pertanto:

  • l'intestatario del veicolo;
  • il trasgressore;
  • altra persona debitamente delegata da una delle due figure sopracitate, nel qual caso la rateizzazione sarà comunque intestata al delegante. Poiché i soggetti diversi da quelli sopra richiamati non hanno la facoltà di agire, l'istanza non potrà essere accolta per cui l'istanza di rateizzazione sarà oggetto di formale provvedimento di RIGETTO.

2. La rateizzazione potrà essere richiesta solo per singoli verbali di importo superiore ad € 200,00 ciascuno. Per importi inferiori l'istanza sarà RIGETTATA.

3. Potrà avvalersi della facoltà di chiedere la rateizzazione chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad € 10.628,16. Se l'interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito a cui fare riferimento è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e il limite di reddito precedente è elevato di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. Se i suddetti requisiti non sussistono l'istanza sarà RIGETTATA.

4. La richiesta di rateizzazione può essere accolta solo dopo che siano state integrate nell'importo oggetto di rateizzazione tutte le partite pregresse insolute e che siano state corrisposte le eventuali partite relative all'annualità in corso scadute e non accolte.

5. Il richiedente non dovrà risultare moroso relativamente a precedenti rateizzazioni e/o dilazioni di pagamento concesse dalla Provincia di Pisa né risultare inadempiente per debiti nei confronti della stessa, pena il RIGETTO dell'istanza.

Modalità di presentazione dell'istanza

L'istanza di rateizzazione (vedi modello fac-simile istanza di rateizzazione pubblicato a fondo pagina), indirizzata al Presidente della Provincia di Pisa, dovrà essere inviata secondo una delle seguenti modalità:

  • a mezzo raccomandata A.R. (farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante);
  • via e-mail all'indirizzo infosanzioni@provincia.pisa.it;
  • tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo sanzioniautovelox@provpisa.pcertificata.it;
  • tramite consegna a mano presso: Provincia di Pisa, Ufficio Entrate e Concessioni - Galleria Gerace, 14 negli orari di apertura riportati sul verbale o i verbali oggetto dell'istanza.

L'istanza dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla data di notificazione del verbale, utilizzando preferibilmente il modello appositamente predisposto e pubblicato a fondo pagina. L'istanza potrà essere presentata anche in altra forma, purché essa contenga gli stessi elementi indicati nel modello predisposto. All'istanza dovrà essere ALLEGATA la seguente documentazione:

  • documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
  • eventuale delega (vedi il modello fac-simile pubblicato a fondo pagina) debitamente sottoscritta e accompagnata da un documento di identità del delegante e del delegato;
  • documentazione attestante il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione dell'istante (inferiore a € 10.628,16). Se l'interessato convive con il coniuge o altri familiari dovrà essere prodotta la documentazione relativa ai redditi percepiti anche dagli altri componenti il nucleo familiare, poiché il reddito a cui fare riferimento per l'eventual concessione della rateizzazione sarà costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e il limite di € 10.628,16 sarà aumentato di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. A tale ultimo fine, a riprova della composizione del nucleo familiare, dovrà essere ALLEGATO lo stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza.

La non corretta o parziale compilazione dell'istanza e/o l'assenza o la non conformità della documentazione da fornire a corredo motiva e comporta il RIGETTO dell'istanza. La Provincia di Pisa si riserva comunque la facoltà di chiedere al richiedente l'integrazione della documentazione fornita con raccomandata A.R. o altra modalità prevista dalle disposizioni vigenti. In tal caso i termini si interrompono fino al ricevimento di quanto richiesto.

 

L'importo di ciascuna rata non potrà essere inferiore a € 100,00. I ratei potranno essere pagati secondo le modalità e alle scadenze indicate nell'atto amministrativo che accoglie l'istanza di rateizzazione ex art. 202 bis C.d.S. 

Entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza la Provincia di Pisa adotterà il provvedimento di accoglimento o di rigetto della richiesta. Decorso tale termine l'istanza si intenderà respinta anche in assenza di un diniego esplicito.

L'accoglimento dell'istanza, il rigetto o la decorrenza del termine di cui al precedente periodo saranno notificati all'interessato secondo le modalità di cui all'art. 201 del C.d.S.

In caso di accoglimento dell'istanza, verrà comunicato all'utente il piano di rateizzazione. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate anche non consecutive il debitore decadrà automaticamente dal beneficio della rateizzazione. Si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 203, comma 3 del C.d.S., in forza del quale il verbale costituirà titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione edittale e per le spese di accertamento e notifica, somma dalla quale saranno decurtati gli importi eventualmente già versati a titolo di rate.

In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata nel verbale deve avvenire entro 30 giorni dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero dalla notificazione della comunicazione della decorrenza del termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza e degli effetti connessi al rigetto della stessa.

Avverso il provvedimento di rigetto è ammesso RICORSO al Giudice di Pace competente per territorio entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto (Circolare Min. Interno - Dip. per gli Affari Interni e Territoriali del 22/04/2011 n. 0006535).

Verifiche

Nell'ambito del procedimento l'Ufficio provinciale competente effettuerà o farà effettuare, in base ai criteri fissati dal Responsabile del Procedimento, le opportune verifiche sulle autocertificazioni e/o dichiarazioni presentate dagli istanti per dimostrare le condizioni di particolare disagio economico a fondamento della richiesta di ripartizione del pagamento in rate mensili ex art. 202 bis C.d.S.

In caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti o la sanatoria prevista dall'art. 21 della L. 241/90 e il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'art. 483 del Codice Penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Per quanto sopra la firma dell'interessato apposta è autenticata allegando all'istanza una fotocopia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità che comprovi l'identità certa del dichiarante.

Informazioni

Per ogni ulteriore informazione o richiesta di chiarimento l'interessato potrà rivolgersi, in orario di apertura al pubblico, (Ma-Me-Ve ore 9,00-12,00) all'Ufficio Sanzioni Codice della Strada della Provincia di Pisa, Galleria Gerace 14, 5° piano - Pisa, tel. 050-929645. In alternativa è possibile inviare un messaggio email all'indirizzo infosanzioni@provincia.pisa.it o un messaggio PEC all'indirizzo sanzioniautovelox@provpisa.pcertificata.it.

 

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